(miglioramenti, addizioni e trasformazioni)

Art. 16.(Miglioramenti, addizioni e trasformazioni)

Ciascuna delle parti puo' eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il fondo.
La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalita' delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruita' delle medesime; indica altresi' eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.
Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.
In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario puo' procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma e' stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.
Se il proprietario non da' inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario puo' eseguirle a sue spese. L'affittuario e' tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.
Entrata in vigore il 5 maggio 1982

Sentenze63


  • 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-12-10, n. 202100200
    Provvedimento:
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    • art. 823 c.c.·
    • art. 826 c.c.·
    • autotutela amministrativa·
    • azioni possessorie·
    • beni demaniali·
    • beni patrimoniali indisponibili·
    • cessione gratuita di beni immobili·
    • deliberazioni della Giunta comunale·
    • determinazioni della Provincia autonoma di Trento·
    • diritto di proprietà·
    • diritto di ritenzione·
    • esercizio dei poteri pubblicistici·
    • legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23·
    • misure cautelari monocratiche·
    • ordinanza di sgombero·
    • periculum in mora·
    • principio di indisponibilità dei beni pubblici·
    • pubblico interesse·
    • regime giuridico dei beni indisponibili·
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    • rei vindicatio·
    • sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
    • spese giudiziali·
    • tutela amministrativa·
    • tutela dei beni pubblici·
    • tutela privatistica·
    • vincolo di destinazione

  • 3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-07-02, n. 202100626
    Provvedimento:
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    • art. 4bis Legge 203/1982·
    • art. 6 D.Lgs. 228/2001·
    • autotutela amministrativa·
    • beni patrimoniali indisponibili·
    • concessione amministrativa·
    • contratto di concessione·
    • declinazione di giurisdizione·
    • diritto di prelazione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione in materia di concessione di beni pubblici·
    • inammissibilità di riassunzione con nuove domande·
    • procedura di evidenza pubblica·
    • prova del danno·
    • risarcimento danni·
    • sospensione del godimento dei beni pubblici·
    • translatio iudicii

  • 5. TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2020-09-28, n. 202004090
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis l. n. 241/1990·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • autorizzazione per immobili non di proprietà·
    • garanzia partecipativa nel procedimento amministrativo·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • non ammissibilità della domanda di sostegno·
    • riesame della domanda·
    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • spese di lite·
    • valutazione delle prove documentali
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