(diritto di ritenzione)
Art. 20.(Diritto di ritenzione)
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.
Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione e' fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorita' giudiziaria su istanza del locatore medesimo.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.
Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione e' fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorita' giudiziaria su istanza del locatore medesimo.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-12-10, n. 202100200Provvedimento:Leggi di più...- art. 823 c.c.·
- art. 826 c.c.·
- autotutela amministrativa·
- azioni possessorie·
- beni demaniali·
- beni patrimoniali indisponibili·
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- legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23·
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- tutela privatistica·
- vincolo di destinazione
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-08-01, n. 201905453Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 l. n. 865 del 1971·
- art. 2043 c.c.·
- concessione precaria·
- dichiarazione di pubblica utilità·
- diritti dei coltivatori diretti·
- espropriazione·
- indennità di espropriazione·
- onere della prova·
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