(indennizzo in favore dei concessionari)

Art. 43.(Indennizzo in favore dei concessionari)

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, e' stabilito dal giudice.
Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttivita' del fondo degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.
La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non puo' essere superiore a dodici annualita' del canone ne' inferiore al canone relativo alle annualita' residue di durata del contratto, purche' non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non puo' superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario ne' puo' essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualita' contrattualmente residue, purche' non superiori a cinque.
L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.
Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.
Entrata in vigore il 5 maggio 1982
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