(diritto di ripresa)

Art. 42.(Diritto di ripresa)

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, puo' ottenere per se', o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverra' il rilascio del fondo da parte del concessionario, purche' concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale e' esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:
a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 7;
b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unita' attiva coltivatrice diretta di eta' inferiore ai cinquantacinque anni;
c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera b);
d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire piu' della meta' della forza lavorativa sua e della famiglia;
Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purche' sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverra' il rilascio del fondo da parte del concessionario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale e' stata esercitata la ripresa non adempia all'obbligo di cui alla lettera c) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.
Entrata in vigore il 5 maggio 1982
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