Art 1

Art. 1.
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione e' eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale eeffettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio l968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della meta' delle province della regione, con arrotondamento all'unita' superiore. Tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, e succcssive modificazioni e' ridotto alla meta'.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla meta' dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all' unita' piu' vicina. (1)
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente:
"d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti.".
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Piu' liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale e' contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostituito dal seguente:
Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore puo' manifestare una
sola preferenza."
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

-------------------AGGIORNAMENTO (1)La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 422
(in G.U. 1a ss. 20/09/1995, n. 39) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'"art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)"
Entrata in vigore il 28 dicembre 2013
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