Art 3
Art. 3.
Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:
"Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge.
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge.
L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso ((alle prestazioni stesse)) In tal caso l'unita' sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche ((di cui al sesto comma))equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.
Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture.
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge".
Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:
"Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge.
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge.
L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso ((alle prestazioni stesse)) In tal caso l'unita' sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche ((di cui al sesto comma))equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.
Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture.
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge".