ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita
Art. 28. Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita1.Nei confronti del personale docente e non docente gia' dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Universita' statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Universita' statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.
2.Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennita' di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potra' chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Nota all'art. 28:
Il testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e' il seguente:
"Art. 76. - Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74, e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvedera' a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma".
La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Universita' statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.
2.Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennita' di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potra' chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Nota all'art. 28:
Il testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e' il seguente:
"Art. 76. - Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74, e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvedera' a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma".