Art 4

Art. 4.1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonche' di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della liberta' personale, l'autorita' competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.
2. L'autorizzazione e' richiesta dall'autorita' che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
3. L'autorizzazione non e' richiesta se il membro del Parlamento e' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e puo' essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
Entrata in vigore il 21 giugno 2003

Sentenze9

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