Allegato F-art. 378


Art. 378.

Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' delle denuncie, e sentito l'ufficio dei Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorita' locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone, esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorche' lo giudichi necessario od opportuno. ((36))
Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.


(29a)

---------------AGGIORNAMENTO (29a)
Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile "sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni gia' affidate ai prefetti dall'art. 378 della legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F".
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AGGIORANEMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 1979 n. 84 (in G.U. 1ª s.s. 1/08/1979) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F".
Entrata in vigore il 1 agosto 1979
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