Allegato A-art. 22


Art. 22.

La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni puo' valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sara' da lei designato.

Il padre puo' delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non puo' farsi che per atto autentico, ed e' sempre rivocabile.

Entrata in vigore il 29 giugno 1865
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