Allegato F-art. 340


Art. 340.

L'Amministrazione e' in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

In questi casi l'appaltatore avra' ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti -regolarmente, e sara' passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.
Entrata in vigore il 29 giugno 1865

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