Allegato F-art. 340
Art. 340.
L'Amministrazione e' in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.
In questi casi l'appaltatore avra' ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti -regolarmente, e sara' passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.
2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-29, n. 202415389Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento ANAC·
- casellario dei contratti pubblici·
- clausola risolutiva espressa·
- effetti dell'annotazione nel casellario·
- illegittimità determina dirigenziale·
- legittimazione passiva·
- normativa applicabile ai contratti pubblici·
- onere della prova·
- principio di legalità·
- procedura di annotazione nel casellario·
- risoluzione contrattuale·
- riunione dei ricorsi·
- tempestività della segnalazione·
- violazione art. 15 Regolamento ANAC·
- violazione del principio del contraddittorio
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-17, n. 201805943Provvedimento:Leggi di più...- art. 1453 cod. civ.·
- art. 1454 cod. civ.·
- compensazione delle spese·
- concessione di gestione·
- danno da ritardo·
- decadenza della concessione·
- giudicato·
- permesso di costruire·
- risoluzione contrattuale·
- risoluzione ope legis·
- risoluzione per inadempimento