ordine di esecuzione

Art. 2. Ordine di esecuzione1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.
Entrata in vigore il 14 marzo 2009

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