Art 8

Art. 8.(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e
al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. S51, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651).
1.Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonch‚ quelle di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresi' essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.
2.L'assegnazione delle somme e' effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre l 999.
Note all'art. 8:
- Per il testo della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 7 agosto 1997, n. 270, si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, si veda nelle note all'art. 7.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1999

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