Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici
Art. 3.Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici1.Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.
2.Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.
2.Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.
Sentenze • 2
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-10, n. 202413959Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 d.lgs. n. 204/2015·
- art. 6 legge n. 91/1992·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- concessione della cittadinanza italiana·
- diniego di cittadinanza·
- diritto di naturalizzazione·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- interesse pubblico·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- precedenti penali·
- sindacato giurisdizionale·
- valutazione prognostica della condotta