(indennita' premio di servizio - conseguimento del diritto)
Art. 2.(Indennita' premio di servizio - Conseguimento del diritto)
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:
a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione; ((5a)) b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:
1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;
2) per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;
3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;
4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;
5) per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;
6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative; ((5a)) c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b); ((5a)) d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. (1a)
-----------------AGGIORNAMENTO (1a) La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."---------------AGGIORNAMENTO (5a) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 giugno 1988, n. 763 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1988, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), e c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennita' premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo."
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:
a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione; ((5a)) b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:
1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;
2) per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;
3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;
4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;
5) per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;
6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative; ((5a)) c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b); ((5a)) d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. (1a)
-----------------AGGIORNAMENTO (1a) La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."---------------AGGIORNAMENTO (5a) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 giugno 1988, n. 763 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1988, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), e c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennita' premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo."
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2014, n. 24280Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1766/2009 proposto da: I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2005, n. 6994Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. - Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione - Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in …Leggi di più...
3. Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2466Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'udienza del giorno 16 aprile 2024 sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 736/2021 promossa da TT IA IA NA, rappresentata e difesa dall'avv.to Veronica Guarnaccia, come da procura in atti. -ricorrente- contro Comune di Camporotondo Etneo (CT), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Lo Faso, come da procura in atti. -resistente- INPS, Istituto …Leggi di più...
4. Trib. Piacenza, sentenza 24/05/2024, n. 184Provvedimento: N. R.G. 105/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2023 promossa da: RU CA, IM RO e IM IE, rappresenti e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Boris Infantino, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Roma n. 48, presso lo studio del suddetto difensore; RICORRENTE contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e …Leggi di più...
5. Trib. Avellino, sentenza 27/09/2024, n. 885Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 444/2022, introdotta DA (c.f.: ), in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Gioia Vaccari, presso cui è elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO (c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Fabio Giuseppe D'Ottavio e Antonia Picariello Festa, presso cui è elettivamente …Leggi di più...