(misura del contributo previdenziale)

Art. 11.(Misura del contributo previdenziale)

Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza e' stabilito, a decorrere dal 1 marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 l'aliquota contributiva e' stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento.
Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti:
dal 10 marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento;
a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;
dal 1 gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;
dal 1 gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;
dal 10 gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.
Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso.
La retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilita', quando non risulti stabilito da esplicite norme, e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.
Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennita-premio di servizio e dell'assegno vitalizio.
Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi arretrati dal 1 marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.
Entrata in vigore il 18 marzo 1968
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