Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

Art. 46.Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).1.Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico- operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
3.Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di' rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale. ((18))-----------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, cooma 19) che "Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento."
Entrata in vigore il 19 ottobre 2012

Sentenze17


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-08, n. 202403204
    Provvedimento:
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    • alternative ragionevoli·
    • art. 22 d.lgs. 152/2006·
    • art. 25 d.lgs. 152/2006·
    • compatibilità ambientale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • opzione zero·
    • principio di separazione dei poteri·
    • principio di tutela ambientale·
    • principio di tutela della salute pubblica·
    • sindacato giudiziario sugli atti amministrativi·
    • studio di impatto ambientale·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • valutazione d'impatto sanitario (VIS)

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-21, n. 202312358
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.·
    • art. 85, comma 9 del cod. proc. amm.·
    • autorizzazione ex art. 46, d.l. n. 159/2007·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
    • rilascio concessione demaniale·
    • violazione art. 14-bis della l.n. 241/1990·
    • violazione art. 1 della l.n. 241/1990·
    • violazione art. 46, d.l.n. 159/2007·
    • violazione art. 9 e 10 del d.lgs n. 257/2016·
    • violazione principio di imparzialità e buon andamento·
    • violazione principio di tutela del legittimo affidamento

  • 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-12-06, n. 202216268
    Provvedimento:
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    • alternative ragionevoli·
    • art. 22 d.lgs. 152/2006·
    • art. 23 d.lgs. 152/2006·
    • art. 25 d.lgs. 152/2006·
    • carenza motivazionale·
    • compatibilità ambientale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • impianti di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL)·
    • interesse legittimo·
    • legittimazione ad agire·
    • opzione zero·
    • principio di libertà di iniziativa economica·
    • principio di vicinitas·
    • procedimento di VIA·
    • salute pubblica e sicurezza·
    • sindacato giudiziale sugli atti amministrativi·
    • studio di impatto ambientale (SIA)·
    • tutela ambientale·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • valutazione di impatto sanitario (VIS)

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-27, n. 202306280
    Provvedimento:
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    • alternative ragionevoli·
    • art. 25 d.lgs. n. 152/2006·
    • concessione demaniale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • interesse ad agire·
    • legittimazione ad agire·
    • opzione zero·
    • principio di precauzione·
    • sindacato giudiziale·
    • studio di impatto ambientale·
    • tutela ambientale·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • violazione della libertà di impresa

  • 5. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2022-09-26, n. 202212149
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    • approvvigionamento energetico·
    • art. 117 Cost.·
    • autonomia regionale·
    • autorizzazioni infrastrutture energetiche·
    • compatibilità con l'ambiente e gli obiettivi del PNIEC·
    • competenza esclusiva dello Stato·
    • competenza legislativa concorrente·
    • decarbonizzazione dei settori industriali·
    • FSRU·
    • gas naturale·
    • infrastrutture energetiche·
    • intesa tra Stato e Regioni·
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    • perché l'intesa non è necessaria per il trasporto di GNL·
    • PNIEC 2019·
    • principio di sussidiarietà·
    • produzione e distribuzione di energia elettrica·
    • sostituzione del carbone con gas naturale·
    • virtual pipeline
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