Art 33

Art. 33. Disposizioni a favore ((di soggetti danneggiati)) da trasfusioni infette

((1.Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.3.L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4.L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di eta' od incapace di intendere e di volere e' corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5.Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano gia' titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo e' definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati "aventi diritto", nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Entrata in vigore il 30 novembre 2007
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