Art. 10.((Divieto di attivita' parassitarie))1.Sono vietate le attivita' di ((pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti)) poste in essere ((in relazione all'organizzazione)) di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalita' di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.
2.Costituiscono attivita' di ((pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie)) vietate ai sensi del comma 1:
a)la creazione di un collegamento ((anche)) indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 ((,)) idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identita' degli sponsor ufficiali;
b)la falsa ((rappresentazione o)) dichiarazione nella propria pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;
c)la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;
d)la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore ((il pubblico)) circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore ((o con i soggetti da questo autorizzati)).
3.Non costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.
2.Costituiscono attivita' di ((pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie)) vietate ai sensi del comma 1:
a)la creazione di un collegamento ((anche)) indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 ((,)) idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identita' degli sponsor ufficiali;
b)la falsa ((rappresentazione o)) dichiarazione nella propria pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;
c)la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;
d)la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore ((il pubblico)) circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore ((o con i soggetti da questo autorizzati)).
3.Non costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-30, n. 202313478Provvedimento:Leggi di più...- ambush marketing·
- art. 10 d.l. 16 marzo 2020, n. 16·
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm)·
- collegamento indiretto tra marchio e evento·
- motivazione del provvedimento·
- procedimento amministrativo·
- pubblicità parassitaria·
- sanzione pecuniaria amministrativa·
- spese di lite·
- tutela dei consumatori