Art 2
Art. 2.
In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.((1))
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu' favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.
In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.((1))
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu' favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2003, n. 11631Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. - Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere - Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere - Dott. VARRONE Michele - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere - Dott. BONOMO Massimo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2024, n. 701Provvedimento: Numero registro generale 22407/2021 Numero sezionale 4693/2023 Numero di raccolta generale 701/2024 Data pubblicazione 09/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto CONTRIBUTI UMBERTO BERRINO Presidente PREVIDENZA ROSSANA MANCINO Consigliere GABRIELLA MARCHESE Consigliere LUIGI CAVALLARO Consigliere - Rel. Ud. 14/11/2023 ANGELO CERULO Consigliere PU B ha pronunciato la seguente Cron. R.G.N. SENTENZA 22407/2021 sul ricorso 22407/2021 proposto da: DU KA, elettivamente domiciliato in Roma Via ALBERICO II n. 13 presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e …Leggi di più...
3. Trib. Trento, sentenza 15/05/2024, n. 528Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento Contenzioso Ordinario CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1628/2022 R.G. promossa da: RI ND (C.F. [...]) con il patrocinio degli avv. ROMANO GENNARO e , con elezione di domicilio in VIA GALILEO GALILEI, 27 38122 TRENTO presso l'avv. ROMANO GENNARO; ATTORE contro : INAS - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE, (C.F. 07117601000), con il patrocinio degli avv. NAPPI MASSIMO e GIOVANAZZI ALESSIO ([...]) VIA LARGO POSTA 5 38068 ROVERETO; , con elezione di domicilio in VIA AGRI 1 …Leggi di più...
4. Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2024, n. 1430Provvedimento: N. R.G. 4049/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 – ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4049/2023 R.G. Promossa da CH SA, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. [...]), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Bastiano Poddesu, preso il quale è elettivamente domiciliato Ricorrente Contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura …Leggi di più...
5. Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2024, n. 1606Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1840/2023 R.G. Promossa da ED EG, nato a [...] il [...] (c.f. BND DGI 61S14 F205D), residente nella Repubblica Popolare Cinese e già residente in Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Bucci e Flavia Bruschi, giusta procura speciale allegata al ricorso Ricorrente Contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, elettivamente domiciliato in Cagliari …Leggi di più...