Art 5
Art. 5.
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
1.Al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al ((31 dicembre 2025)) e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.
3.Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unita' Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.
4.I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla societa' ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.
5.In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attivita' di cui al presente comma, di personale, anche gia' operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010. (4) (6) (8)
--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9, comma 4-quinquies) che "Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006". --------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3-quinquies) che "Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuita' dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato al 31 luglio 2016". --------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 14, comma 12) che "Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre 2017".
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
1.Al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al ((31 dicembre 2025)) e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.
3.Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unita' Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.
4.I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla societa' ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.
5.In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attivita' di cui al presente comma, di personale, anche gia' operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010. (4) (6) (8)
--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9, comma 4-quinquies) che "Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006". --------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3-quinquies) che "Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuita' dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato al 31 luglio 2016". --------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 14, comma 12) che "Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre 2017".
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-22, n. 202305049Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
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