Art 3

Art. 3.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.
L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore.
Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; (2)
b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
((d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 1, comma 6) che "Il limite minimo di durata della missione perche' sorga diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ridotto a quattro ore".
Entrata in vigore il 9 giugno 1981
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