Art 2

Art. 2.

Il Fondo ha lo scopo:
1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge;
((2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata))((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587))
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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