Art 32

Art. 32.

L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facolta' della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreche' non eserciti la facolta' di cui al comma successivo.
L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette puo' chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi.
Il pagamento della predetta somma non puo' essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
Trascorso tale termine, l'importo dei contributi e' trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.
In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, sempreche' non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958
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