patto di stabilita' interno
Art. 1. Patto di stabilita' interno1.Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni ((sancito)) l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2.In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
3.Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.
4.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.
5.All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "risorse pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".
2.In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
3.Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.
4.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.
5.All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "risorse pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-19, n. 202202896Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- competenza amministrativa·
- Consiglio di Stato·
- determinazioni regionali sui farmaci·
- diritto farmaceutico·
- distribuzione diretta·
- distribuzione per conto·
- giurisdizione amministrativa·
- livelli essenziali di assistenza (LEA)·
- modalità di distribuzione dei farmaci·
- prescrizione dei farmaci·
- principio di legalità·
- Prontuario Terapeutico Regionale (PTR)·
- ruolo dell'AIFA·
- TAR·
- violazione dei livelli essenziali di assistenza
2. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-04-21, n. 202100411Provvedimento:Leggi di più...- annullamento determinazione amministrativa·
- competenza organi amministrativi·
- distribuzione diretta farmaci·
- eccesso di potere·
- farmaci non di prima linea·
- limitazione prescrizione farmaci·
- modifica PTR·
- monitoraggio terapia farmaci·
- Piano Terapeutico (PT)·
- prescrizione e rimborso farmaci·
- Prontuario Terapeutico Regionale (PTR)·
- Ranolazina·
- violazione principio di legalità·
- violazioni art. 36 LR Emilia Romagna 20/2006·
- violazioni art. 97 Cost.·
- violazioni DPCM 29.11.2001
3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2018-09-27, n. 201809624Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- brevetti e licenze·
- compensazione delle spese·
- farmaci equivalenti·
- interpretazione autentica delle norme·
- riduzione di prezzo dei farmaci·
- risarcimento danni·
- sospensione cautelare