Art 9

Art. 9.1.A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue.
2.A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.
3.La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1990.
4.Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia' fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1990.
5.I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. (39a)(42)(43)((48))5-bis.Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. (39a)(42)(43)
5-ter.Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.(39a)(42)(43)
6.Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.(38)
7.A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
8.Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
9.La misura del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.
10.Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

----------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155 , convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera b)) che "Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:
[...]
b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate del 30 per cento con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori." -----------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che " L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni." ------------AGGIORNAMENTO (39a)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 01, comma 2) che " Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate;
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento." ------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che "Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro." ----------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, come modificato dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 1) che "Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro." -----------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 32, comma 7-ter) che " Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Entrata in vigore il 21 giugno 2013

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