Art 9

Art. 9.

Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato

1.Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2.Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. ((8))3.Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. ((8))4.La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

----------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 33, commi 1 e 3) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (...) Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo".
Entrata in vigore il 17 marzo 2020

Sentenze71


  • 1. Trib. Bolzano, sentenza 01/03/2024, n. 24
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  • 2. Trib. Pistoia, sentenza 15/02/2024, n. 45
    Provvedimento: N. R.G. 569/2021 TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 569/2021 tra EO AL PARTE RICORRENTE e INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE PARTE RESISTENTE Oggi 15 febbraio 2024 alle ore 11.21 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi: Per EO AL, l'avv. CALVANI LORENZO e l'avv. STRAMACCIA ANDREA, oggi sostituito dall'avv. GIANLUCA ESPOSITO; Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, l'avv. FALSO FRANCESCO Le parti discutono, riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo nelle rispettive istanze. Il Giudice Si ritira in Camera di consiglio. Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli Il Giudice …
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  • 3. Trib. Chieti, sentenza 27/03/2024, n. 122
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 27/03/2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 855/2023; TRA CI SA, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Carabba; RICORRENTE E I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio Fantini del 23.01.2023, dagli avv.ti Roberta Del …
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  • 4. Trib. Venezia, sentenza 01/10/2024, n. 571
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 60/2024 RG promossa con ricorso da ZA HI rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Zeffin e Martina Nola in forza di mandato allegato al ricorso - ricorrente - contro INPS con proc. dom. in Venezia avv.to Sergio Aprile, come da procura generale alle liti notarile in atti - resistente - in punto: ripristino Naspi rapporto cessato per mancato superamento della prova; decisa all' udienza 1.10.2024 FATTO Con ricorso depositato il 15.1.2024 la ricorrente ha agito nei confronti dell' …
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  • 5. Trib. Vasto, sentenza 28/03/2024, n. 135
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 27.03.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G. 438/2023 TRA CO MA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. M. Marzano (C.F.: [...]) e A. Cantile (C.F.: [...]) Ricorrente (resistente in riconvenzionale) CONTRO INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C. …
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