Art 4

Art. 4.
Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio e' arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non e' arredato.
La misura della riduzione e', in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.
Entrata in vigore il 29 luglio 1961
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