Art 4
Art. 4.
Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio e' arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non e' arredato.
La misura della riduzione e', in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.
Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio e' arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non e' arredato.
La misura della riduzione e', in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.