(entrata in vigore)
Art. 43.(Entrata in vigore)
Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sentenze • 3
2. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-05-03, n. 201800254Provvedimento:Leggi di più...- annullamento dei provvedimenti amministrativi·
- art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza·
- art. 3 e 10 bis della legge 241/1990·
- attività di vigilanza e custodia·
- contraddittorio procedurale·
- diffida da attività non autorizzate·
- guardie particolari giurate·
- incameramento della cauzione·
- interpretazione delle norme sulla sicurezza pubblica·
- principio di libera iniziativa economica·
- principio di ragionevolezza·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità della sanzione amministrativa·
- responsabilità amministrativa·
- revoca della licenza per attività di investigazione privata·
- sospensione cautelare·
- tutela della concorrenza·
- uso delle dichiarazioni nel processo amministrativo·
- violazione delle prescrizioni di licenza·
- violazione del termine procedimentale
3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-04-15, n. 201303785Provvedimento:Leggi di più...- accertamento incompletezza impianto·
- annullamento provvedimento GSE·
- applicazione sanzioni amministrative·
- art. 43 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28·
- compensazione delle spese di lite·
- compleatezza strutturale e elettrica degli impianti·
- esclusione dalla concessione degli incentivi·
- giurisprudenza TAR Lazio·
- mancata prova di calamità naturale·
- retroattività delle sanzioni·
- sospensione incentivi per 10 anni·
- tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici·
- violazione art. 2-sexies d.l. 25 gennaio 2010, n. 3