(criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie)

Art. 11.(Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie)
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Entrata in vigore il 31 agosto 1983
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