(elemento soggettivo)

Art. 3.(Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa.
Entrata in vigore il 31 agosto 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi