Art 37
Art. 37.
La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
1° nei casi d'incompatibilita';
2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza ((o del domicilio professionale))
4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza ((o il suo domicilio professionale))fuori della circoscrizione del tribunale presso cui e' iscritto;
5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento d'inscrizione, fermo peraltro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non puo' essere pronunziata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
Le deliberazioni del Direttorio in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.
L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.
Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi, nell'anno, per concorso; ne' di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.
Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.
La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
1° nei casi d'incompatibilita';
2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza ((o del domicilio professionale))
4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza ((o il suo domicilio professionale))fuori della circoscrizione del tribunale presso cui e' iscritto;
5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento d'inscrizione, fermo peraltro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non puo' essere pronunziata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
Le deliberazioni del Direttorio in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.
L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.
Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi, nell'anno, per concorso; ne' di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.
Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.