Art 91
Art. 91.
Alle professioni di avvocato ,e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.
Alle professioni di avvocato ,e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.