Art 54
Art. 54.
La Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori:
1° pronunzia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del Direttorio del Sindacato Nazionale.
La Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori:
1° pronunzia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del Direttorio del Sindacato Nazionale.