Art 31

Art. 31.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino' motivi di incompatibilita' ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

(( La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo ))

Qualora il Direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, l'interessato puo', entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla Commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.
Entrata in vigore il 23 aprile 1940

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