Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 10

Art. 10
(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione)
Art. 9, c.1, L. n. 219/1981;
Art. 5, c. 2 D.L. n. 19/1984, conv. con mod. L. n. 80/1984;
Art. 23, c.1 D.L. n. 57/1982, conv. con mod. L. n. 167/1982.
1. Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi compresa quelle rurali ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;
b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso prorietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora le unita' immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutto o da demolire per effetto del terremoto che intendano ricostruire la unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione.

Art. 9, c. 2, 3 e 5, L.n. 219/1981; Art. 2, c. 1, D.L. n. 19/84,
conv. con mod. L.n. 80/1984
2. Il contributo massimo di cui al precedente comma e' pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare, con i seguenti limiti:
a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), la superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e' calcolata fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del propietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - e' calcolata la superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abilitati per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio; ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a 110 metri quadrati, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di una parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria;
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), la superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e' calcolata fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

Art. 2, c. 6, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/1984
3. Per la costruzione delle parti comuni, di un edificio con piu' unita' immobiliari limitatamente alle quote non riferibili alle unita' ammesse a contributo, e' assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

Art. 1 ter, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. L.n. 456/1981; Art. 2, c. 8, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984
4. Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, ai sensi del primo e del secondo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o da demolire per effetto del sisma. Le spese relative alla ricostruzione dei locali destinati ad attivita' agricole, sono ammesse a contributo nel limite massimo dell'80 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente secondo comma. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del sisma.

Art. 3 quater, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. L.n. 883/1982
5. Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta per effetto del sisma, puo' chiedere di utilizzare il contributo, spettantegli a norma del presente articolo per la casa distrutta, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era incorso all'epoca del sisma.

Art. 5, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L.n. 12/1988
6. Le disposizioni relative agli interventi per la ricostruzione si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purche' abbiano conservato la residenza, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente lo stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data del sisma.

Art. 5, c. 6 bis, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988; Art. 14, L.n. 48/89
7. Il contributo per la ricostruzione e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia stato presentato entro il 31 marzo 1989.

Art. 6, c. 2, L.n. 80/1984; Art. 5, D.L. n. 48/86 conv. con mod. L.n.
119/1986; Art. 9, c. 8, L.n. 219/1981; Art. 8, c. 8, D.L. n. 19/1984,
conv. con
mod. L.n. 80/1984; Norma di coordinamento
8. La ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati ma da demolire per effetto degli eventi sismici posti all'esterno del centro edificato, puo' essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico. E' in facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente comma nonche' degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi del presente articolo. La somma corrispondente al contributo e' depositata presso l'Istituto bancario indicato all'acquirente e vincolata a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal secondo e quarto comma del successivo articolo 20. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del beneficiario, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune.

Art. 9, c. 7, L.n. 219/1981 Norma di coordinamento
9. Il comune subentra nei diritti degli aventi titolo ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, ove gli interessati vi abbiano rinunciato, delegando al comune la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. A tal fine non si applica il termine di cui all'articolo 18, comma 5. La disposizione del presente comma si applica altresi' ove sia stato delegato altro ente pubblico.

Art. 5, c. 4, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L.n. 80/1984
10. Gli aventi titolo al contributo di cui al presente articolo, nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici distrutte.

Art. 9, u.c., L.n. 219/1981
11. le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito ai sensi del presente testo unico.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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