retribuzione

Art. 28. Retribuzione1.Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
Entrata in vigore il 16 maggio 2017

Sentenze18

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