durata del servizio all'estero
Art. 21. Durata del servizio all'estero1.La permanenza all'estero non puo' essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2.Il personale di cui al presente capo puo' essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3.La destinazione da una ad altra sede all'estero e' consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.
2.Il personale di cui al presente capo puo' essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3.La destinazione da una ad altra sede all'estero e' consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.