disposizioni transitorie e finali

Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purche' il trasferimento dei servizi stessi alle unita' sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia gia' a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.
Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Il personale dipendente dalle unita' sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, e' assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unita' sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini di cui al comma precedente l'interessato e' tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unita' sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.
I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

Nota all'art. 14, comma primo:
L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dispone:
"Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo".

Nota all'art. 14, comma terzo:
La legge 18 marzo 1968, n. 431, concerne "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica"; la legge 21 giugno 1971, n. 515, concerne "Modifica dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste".
Entrata in vigore il 27 giugno 1985
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