TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-12-03, n. 202001586
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2020
N. 01586/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2016, proposto da
A N, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Cavour 104;
contro
Azienda Usl Toscana Centro, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio di detto avvocato in Firenze, piazza S.Maria Nuova 1;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi corrispondere tutte le differenze avere per adeguamento del trattamento giuridico-normativo-economico per il periodo 01/01/1980 – 01/04/1990 al personale medico di pari livello ai sensi dell’art. 14, co. 3, della L. 207/1985, così come statuito dal Consiglio di Stato – Terza Sezione - con sentenza n. 3717/2013 e, conseguentemente, venga condannata l’Azienda USL convenuta al pagamento di Euro 103.228,91, oltre ulteriore rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo, ovvero alla diversa somma che sarà accertata in corsa di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Toscana Centro;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Dott. A N ha chiesto che venga accertato il suo diritto a vedersi corrispondere le differenze relative all’adeguamento del trattamento giuridico-normativo-economico per il periodo 01/01/1980 - 01/04/1990, proprie del personale medico di pari livello ai sensi dell’art. 14, co. 3, della L. 207/1985, così come statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3717/2013 e, conseguentemente, venga condannata l’Azienda USL al pagamento di Euro 103.228,91.
Nel ricorso si è evidenziato che il dott. N aveva instaurato un giudizio presso questo Tribunale (R.G. 829/1995) per vedersi riconoscere il diritto all’adeguamento del trattamento giuridico-normativo-economico per il periodo 01/01/1980 – 01/04/1990 e con riferimento al personale medico di pari livello, ai sensi dell’art. 14, co. 3, della L. 207/1985.
La sentenza di rigetto di questo Tribunale n. 4341/2004 veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3717/2013, accoglieva il ricorso “ e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia a corrispondere in favore di A N il trattamento economico del personale medico di pari livello, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L. 20 maggio 1985 n. 207, per il periodo compreso tra il 01.01.1980 e il 1.04.1990, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Condanna l’Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia a corrispondere in favore di A N le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 6000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa ”.
A seguito di detta pronuncia il dott. N riceveva la somma di Euro 106.869,95, così come desumibile dal cedolino inviato dall’ESTAV Centro Toscana con email del 08/10/2014, nell’ambito del quale erano indicate le specifiche trattenute operate.
Nella suddetta comunicazione si precisava che interessi e rivalutazione monetaria erano stati calcolati sulla quota di capitale e al netto dei contributi previdenziali (CPDEL, INADEL, Fondo Credito) e dell’IRPEF e che i medesimi interessi e rivalutazione erano stati assoggettati anch’essi a IRPEF.
Ritenendo erroneo detto criterio di calcolo veniva depositato il presente ricorso, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 3 della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 e dell’art. 23 della L. n. 218 del 04.04.1952, in quanto l’USL avrebbe errato nell’assoggettare a rivalutazione e interessi le somme nette dovute mensilmente;a parere della ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere anche la quota parte contributiva in precedenza non corrisposta;
2. la violazione degli artt. 6, 17, 49 e 51 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in quanto sarebbe erroneo il criterio adottato dall’Azienda USL 3 Pistoia (ora Azienda USL Toscana Centro) che ha rivalutato il credito al netto della trattenuta previdenziale (illegittima per le ragioni espresse nel motivo che precede) e dell’IRPEF, disattendendo gli artt. 6, 17, 49 e 51 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986;a parere del ricorrente la rivalutazione e gli interessi legali devono essere conteggiati sull’importo lordo dei crediti retributivi e, sul montante così determinato, deve essere applicata la ritenuta IRPEF che, nel caso di specie, sarà del 23%;l’importo complessivo dovuto sarebbe pari a Euro 242.021,05, mentre la differenza da erogare al 31/12/2015 sarebbe pari a euro 103.228,91.
Si è costituita l’Azienda Usl Toscana centro, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è passata in decisione all’udienza dell’10 novembre 2020, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020;
DIRITTO
1. In via preliminare va chiarito come sussista, nel caso di specie, la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto, ai sensi dell’articolo 69, comma 7°, del D.lgs. n. 165/2001, ogni controversia afferente alle differenze retributive relative a periodi precedenti al 30 giugno 1998 appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
1.1 Infatti, il periodo lavorativo per il quale il dott. N si è visto riconoscere il diritto ad ottenere tutte le differenze retributive per l’adeguamento del trattamento giuridico-normativo-economico al personale medico di pari livello, ai sensi dell’art. 14, co. 3, della L. 207/1985, è quello che va dal 1° Gennaio 1980 al 1° aprile 1990.
1.2 Malgrado la sentenza n. 3717/2013 del Consiglio di Stato avesse accertato in via definitiva il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l’inquadramento richiesto, erano sorti dubbi sulla determinazione dell’ammontare del credito complessivo vantato dal dott. N.
1.3 Risulta, peraltro, condiviso da entrambe le parti che, essendosi in presenza di una sentenza generica, il ricorrente non avrebbe potuto esperire il Giudizio di Ottemperanza.
1.4 Una conferma della sostanziale identità dell’oggetto del giudizio rispetto alla sentenza di questo Tribunale n. 4341/2004 si trova nelle censure proposte, nell’ambito delle quali il Dott. N sostiene che i contributi previdenziali non dovrebbero essere conteggiati sul capitale delle differenze retributive e, ancora, che la rivalutazione monetaria dovrebbe essere calcolata sull'intera quota capitale, comprensiva di trattenute previdenziali e, soprattutto, delle somme dovute a titolo di IRPEF.
1.5 Gli elementi sopra citati consentono di ritenere infondata l’eccezione preliminare, sussistendo la Giurisdizione di questo Tribunale.
1.6 Ciò premesso è possibile esaminare il merito del ricorso, anticipando come siano fondate entrambe le censure proposte.
1.7 In particolare è fondata la prima censura con la quale si sostiene l’erroneità del calcolo posto in essere, nella parte in cui l’Azienda USL 3 Pistoia (ora Azienda USL Toscana Centro) ha applicato la rivalsa contributiva nel pagamento operato il 27 giugno 2014, ponendo a carico del ricorrente l’onere della parte contributiva omessa che la normativa pone a carico del lavoratore.
1.8 Sul punto va evidenziato che precedenti pronunce hanno avuto modo di precisare che “ l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perché in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore;difatti, se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione;se, invece, il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dagli artt. 19 e 23 della L. 4 aprile 1952 n. 218, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota;dal che discende che l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18333;Cassazione n. 18897 del 15 luglio 2019;Cass. 25956/2017;Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)”.
1.9 In questo senso è anche il disposto di cui all’art. 23 della Legge n. 218 del 1952, laddove si precisa che il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una quota aggiuntiva pari a quella dovuta.
2. In considerazione di detti principi deve allora ritenersi illegittima la rivalsa contributiva che l’Azienda USL 3 Pistoia ha effettuato nei conteggi e nel pagamento operato il 27 giugno 2014, ponendo a carico del ricorrente l’onere della parte contributiva omessa.
2.1 Altrettanto erroneo è il criterio adottato dall’Azienda USL 3 che ha rivalutato il credito al netto della trattenuta previdenziale e dell’IRPEF, disattendendo gli artt. 6, 17, 49 e 51 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (in questo senso è il secondo motivo del ricorso).
2.2 Come ha evidenziato la sentenza sopra citata l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d’interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. n. 21010 del 13 settembre 2013).
2.3 L’art. 51 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 prevede che “ il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta … ”.
2.4 L’art. 17 lett. b) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 prevede, poi, che i crediti di lavoro riconosciuti a seguito di sentenze devono essere tassati separatamente con riferimento all’anno di percezione, sulla base di una determinazione della tassazione “per cassa” e non “per competenza”.
2.5 Dette disposizioni, non solo hanno sancito il principio in base al quale il reddito è costituito da tutte le somme percepite (senza esclusione alcuna), ma soprattutto che il criterio da utilizzare per la tassazione è il cosiddetto criterio di “cassa”, ovvero il momento in cui si verifica il presupposto oggettivo dell’imposta, che è appunto quello della percezione del reddito e, quindi, il momento del pagamento.
2.6 Ne consegue quindi che la rivalutazione e gli interessi legali devono essere conteggiati sull’importo lordo dei crediti retributivi e, sul montante così determinato, deve essere applicata la ritenuta IRPEF.
2.7 Per quanto concerne gli importi residui da corrispondere al dott. N va evidenziato come nessuna contestazione sia stata dedotta dall’Amministrazione ora costituita che, al contrario, si è limitata a sostenere che la rivalutazione e gli interessi legali doveva essere calcolata sul netto e non sul lordo, come invece sostenuto dal ricorrente.
2.8 Ne consegue che accertata l’erroneità dei criteri utilizzati dall’Amministrazione è possibile fare propri gli importi quantificati nel ricorso, rimasti di fatto incontestati.
2.9 L’importo parziale di Euro 106.869,69 pagato dall’USL 3 deve allora essere imputato interamente in acconto all’importo degli interessi complessivi al 30.05.2014 (data del pagamento parziale).
3. Si è accertato, inoltre, che l’importo complessivamente da pagare (al 31/12/2015) risulta complessivamente pari a Euro 242.021,05 dal quale deve essere scomputato, per acconto, l’importo pagato dall’Azienda USL 3 pari a Euro 138.792,14 (dei quali euro 106.869,95 sono pari all’importo netto erogato, mentre Euro 31.922,19 corrispondono all’IRPEF trattenuta).
3.1 La differenza da erogare al 31 dicembre 2015 risulta pari a Euro 103.228,91.
3.2 In conclusione il ricorso è fondato e di conseguenza l’Azienda USL Toscana Centro va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a euro 103.228,91, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal 01/01/2016 sino al saldo effettivo.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.