Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato

Art. 3.Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato

Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unita' sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianita', e sempre che gli oneri per detto personale siano gia' a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuita' della erogazione.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unita' sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unita' sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente.
Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unita' sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate.
Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di eta' deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.
In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purche' in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanale.
Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
"Art. 73. (Rapporti convenzionali in corso). - In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali gia' instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attivita' in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori".
- L'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede il "Personale a rapporto convenzionale", il cui trattamento economico e normativo e' stabilito sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.

Note all'art. 3, commi terzo e quarto:
- L'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica numero 761/1979 e' riportato nella nota all'art. 3, comma primo.
- Gli estremi di pubblicazione e l'oggetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto.

Nota all'art. 3, comma quinto:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concerne il "Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)".

Nota all'art. 3, comma sesto:
Si riporta il testo dell'art. 1, terzo comma, prima parte, dell'art. 6, primo, secondo e quinto comma, dell'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264:
"Art. 1. - (Omissis).
Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti.
Art. 6. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.
Nel caso in cui l'entita' delle macellazioni o la contemporaneita' delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuita', il servizio e' assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorita' comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo e' stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una facolta' universitaria di medicina veterinaria.
(Omissis).
In caso di riconosciuta necessita' puo' provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.
Art. 7. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanita', che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6".
Entrata in vigore il 27 giugno 1985

Sentenze100


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2019, n. 7208
    Provvedimento:
     Leggi di più...

    • 2. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-09-04, n. 202302614
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • attività illegittima della pubblica amministrazione·
      • compensazione delle spese processuali·
      • danno non patrimoniale·
      • danno patrimoniale·
      • interesse legittimo·
      • legittimità della esclusione da concorso pubblico·
      • prescrizione del credito·
      • requisiti per il risarcimento·
      • risarcimento del danno·
      • valutazione delle attività lavorative

    • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-02-15, n. 202101394
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • annullamento di atti amministrativi·
      • cessazione della materia del contendere·
      • compensazione delle spese·
      • diritto alla prova·
      • eccesso di potere·
      • error in iudicando·
      • improcedibilità del ricorso·
      • pensione·
      • rapporto di pubblico impiego·
      • sopravvenuta carenza di interesse·
      • tutela del rapporto di impiego·
      • violazione dei principi generali dell'azione amministrativa

    • 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-12-30, n. 202000807
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • art. 57 D.P.R. n. 348 del 1983·
      • art. 68 D.P.R. n. 384 del 1990·
      • compensazione delle spese·
      • difetto di giurisdizione·
      • differenze retributive·
      • giurisdizione·
      • inquadramento retributivo·
      • prescrizione·
      • rapporto di lavoro precario·
      • successione a titolo particolare

    • 5. CGARS, sez. I, sentenza 2019-12-09, n. 201901030
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • annullamento di delibere amministrative·
      • art. 2 L.R. n. 45 del 1999·
      • attività nel settore delle tossicodipendenze·
      • carenza di motivazione dei provvedimenti amministrativi·
      • compensazione delle spese processuali·
      • concorsi pubblici·
      • diritto amministrativo·
      • principio tempus regit actum·
      • requisiti di partecipazione ai concorsi·
      • strutture equipollenti ai SERT·
      • valutazione dei titoli
    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi