Art 6
Art. 6.
Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19
1.Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;
b)all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;
c)all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
d)all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;
3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
e)all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
f)all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
g)all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».
2.All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
3.((Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1)) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;
b)all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».
Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19
1.Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;
b)all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;
c)all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
d)all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;
3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
e)all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
f)all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
g)all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».
2.All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
3.((Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1)) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;
b)all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-02, n. 202406934Provvedimento:Leggi di più...- accesso carraio·
- bilanciamento degli interessi pubblici e privati·
- compensazione delle spese·
- contraddittorio processuale·
- difetto di motivazione·
- garanzie di partecipazione·
- giustizia amministrativa·
- parcheggi·
- principio di non contestazione·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità dell'azione amministrativa·
- riqualificazione della viabilità·
- sicurezza della viabilità·
- violazione art. 7-10 legge 241/1990
2. TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-07-19, n. 202201947Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 23, 24 l.r. 31.05.1986, n. 15·
- art. 27, 28, 30 l. n. 457 del 1978·
- art. 2 l.r. n. 17 del 1994·
- art. 300 c.p.c.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 5 d.p.r. n. 380 del 2001·
- carenza di istruttoria·
- concessione edilizia·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse ad agire·
- interruzione del processo·
- legittimazione ad agire·
- piano di recupero·
- pregiudizio concreto·
- principio di economia processuale·
- tutela della proprietà·
- vicinitas·
- violazione e falsa applicazione delle norme
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-05-17, n. 202203915Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 97 d.lgs. 50/2016·
- compensazione delle spese di giudizio·
- diritto di difesa·
- esclusione delle offerte anomale·
- giudizio di anomalia dell'offerta·
- principio di ragionevolezza·
- processo amministrativo telematico·
- sentenza in forma semplificata·
- subappalto e contratti di collaborazione·
- valutazione della congruità dell'offerta
5. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-03-11, n. 202200394Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194/2009·
- art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145/2018·
- art. 38 C.N.·
- art. 3 della legge n. 241/1990·
- art. 97 della Costituzione·
- autorizzazione al subingresso·
- carenza di istruttoria e di motivazione·
- concessione per attività di acquacoltura·
- concessione per finalità turistico-ricreative·
- concessioni demaniali marittime·
- diritti dei concessionari·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- interesse ad opponendum·
- misure cautelari·
- occupazione abusiva·
- ordinanza di sgombero·
- principio di legittimo affidamento·
- procedimento amministrativo·
- proroga delle concessioni demaniali·
- sospensione dell'attività concessoria·
- tutela delle coste italiane·
- violazione del principio di buon andamento e imparzialità