Ordinamento della Cassa di previdenza-art. 63

Art. 63.

L'impiegato che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennita' o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dalla presente legge, puo' continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla Cassa, per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente ordinamento.

L'impiegato predetto puo' chiedere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestate purche' rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

L'impiegato riabilitato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in un'unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda. Se l'impiegato cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennita'.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610))((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610))
Entrata in vigore il 17 giugno 1952

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