Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 10.Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza1.Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza ((...)) incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per tale finalita' nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. ((La facolta' di cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali)).
((1-bis.All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"))2.Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al))decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle quali non e' possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui ((al)) comma 1 del medesimo articolo 31.
3.All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano».
4.Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
((4-bis.Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attivita' del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione e' espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attivita' professionale".
4-ter.La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Entrata in vigore il 29 giugno 2022

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi