Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 7.Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza1.Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 6:
1) al comma 6-bis ((, alinea,)) le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;
b)all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono soppresse;
c)all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del ((Ministro per la pubblica amministrazione)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalita' e i criteri gia' definiti ((con il decreto)) di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attivita' per il coordinamento e il rafforzamento delle attivita' operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unita' centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attivita' dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonche' al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento e' il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.».
((c-bis) all'articolo 10, comma 1, le parole: "adeguato supporto alla" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata attivita' di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di")).
2.All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 30 luglio 2022,")).
((2-bis.All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "d'ufficio o" sono soppresse.
2-ter.L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.
2-quater.Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita' dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
2-quinquies.Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalita' attuative"))
Entrata in vigore il 29 giugno 2022
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