Art 6
Art. 6.1.Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2.La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.
2.La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.
1. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-06-17, n. 202401464Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento sanzionatorio·
- art. 11 del Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1990 n. 452·
- art. 3, comma 2, L. 3 febbraio 1989 n. 39·
- art. 73 cod. proc. amm.·
- contestazione degli addebiti·
- eccesso di potere·
- garanzia del contraddittorio·
- giurisprudenza amministrativa·
- linee guida per la gestione del procedimento disciplinare·
- principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione·
- procedimento disciplinare·
- ricorso gerarchico improprio·
- sospensione cautelare·
- sospensione dell'attività·
- violazione del diritto di difesa