Art 2

Art. 2.((Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, e' ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purche' l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800))(2)

---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 895, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, e' prorogato di un anno".
Entrata in vigore il 3 ottobre 1927
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi