Art. 18-ter.(( (Disposizioni in materia di carte di identita' dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione. Caso ARES (2023) 2033572). ))((1.All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";
b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma e' valido cinque anni, e' rinnovabile alla scadenza e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"))
a)al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";
b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma e' valido cinque anni, e' rinnovabile alla scadenza e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"))