contenuto del programma

Art. 56. Contenuto del programma1.Il programma deve indicare:
a)le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b)il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c)le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d)i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
((d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.))2.Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
3.Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le mo dalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
3-bis.Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a)e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.
Entrata in vigore il 13 maggio 2011

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