Art 7

Art. 7. (Procedimento).
1.Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto.
L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio.2.Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.3.L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal tribunale.
Entrata in vigore il 9 agosto 1999

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